Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32431/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge against reduced sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Walter Pitasi inadmissible, ruling that the challenge to the reduced sentence was manifestly unfounded. The defense argued for violation of law and defective reasoning regarding the sentence reduction, while the court confirmed the appellate court's calculation was legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and Pitasi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and do not justify a review of the sentence's legality or motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds sentence reduction legality violation of law challenge procedural costs award sanzioni penali aggravamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Palermo il 29 aprile 2022, ha rideterminato in anni 13, mesi 10 e giorni 20 di reclusione la pena a carico di Walter Pitasi, ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 e 74, comma 1, del d.P.R.
Art. 74, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 112, n. 4 cod. pen.
309 del 1990, commessi in Palermo dal 10 luglio 2019 al 6 dicembre 2021, avendo i giudici del rinvio escluso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n.4 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Quarta Sezione Penale, n. 31184 del 27 giugno 2024
G.U.P. del Tribunale di Palermo, 29 aprile 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITASI WALTER nato a PALERMO il 17/05/2000 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 novembre 2024 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 31184 del 27 giugno 2024 e in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 29 aprile 2022, ha rideterminato in anni 13, mesi 10 e giorni 20 di reclusione la pena a carico di Walter Pitasi, ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Palermo dal 10 luglio 2019 al 6 dicembre 2021, avendo i giudici del rinvio escluso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n.4 cod. pen.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo stata ridotta la pena, pur a seguito dell'esclusione dell'aggravante prima indicata, di soli 1 mese e 10 giorni, è manifestamente infondato, non presentando il computo della pena alcun vizio di legittimità: ed invero, esclusa l'aggravante ex art. 112 n.4 cod. pen., i giudici del rinvio sono partiti dalla pena base di 20 anni di reclusione per il reato associativo di cui al capo 2 (all'imputato era contestato il ruolo di organizzatore) e su di essa hanno operato l'aumento di mesi 10 per la continuazione con il reato fine di cui al capo 33, operando sulla pena risultante la riduzione di un terzo per la scelta del rito: tale computo non rivela alcuna criticità, sia perché non risulta vi sia stata alcuna reformatio in peius, sia perché la pena appare congrua in ragione del ruolo operativo dell'imputato e della pluralità (ben 58) delle cessioni descritte al capo 33.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2