Italian Court dismisses appeals against reduced prison sentences as manifestly unfounded and lacks merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cutrì and Fondacaro inadmissible, ruling their arguments against the reduced sentences were manifestly unfounded. The defense contested the penalty calculation and lack of mitigating circumstances, but the appellate court had already favorably re-determined the terms based on prior criminal records and the inherent gravity of the facts. The court held that differing merit assessments are not permitted in a review of legality, leading to the dismissal of the requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against penalty reductions are inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the defense's arguments lack merit, as substantive re-evaluation is excluded in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUTRI ALESSANDRO nato a GIOIA TAURO il 17/06/1986 FONDACARO FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13 marzo 202.5 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 37650 del 3 luglio 2024 e in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 17 marzo 2022, ha rideterminato le pene inflitte ad Alessandro Cutrì e a Francesco Fondacaro nei seguenti termini: anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa per Cutrì e anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa per Francesco Fondacaro, riferendosi le condanne al reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Fatti commessi in Gioia Tauro il 19 settembre 2018 (capo 3) e il 5 ottobre 2018 (capo 12). Osservato che tanto i tre motivi del ricorso di Alessandro Cutrì, con cui la difesa contesta, rispettivamente, la rideterminazione della pena, l'entità dell'aumento a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto i due motivi del ricorso di Fondacaro, con i quali la difesa censura, rispettivamente, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi entrambi i ricorsi con le pertinenti argomentazioni della Corte di appello che, nel rideterminare in senso più favorevole le pene inflitte agli imputati a seguito della pronuncia rescindente, ha però rimarcato, in maniera non irragionevole e in senso ostativo alla possibilità di ulteriori mitigazioni, sia i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, sia l'intrinseca gravità dei fatti, ancorata a specifiche circostanze fattuali di indubbia pregnanza negativa (cfr. pag. 3-5 della decisione gravata).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lugl