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Ordinanza — n. 32424/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for lack of specific grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding procedural violations and lack of reasoning. The court found the lower court's decision based on tax authority findings regarding unpaid credits to be rational and within the scope of a summary trial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds and merely offers different merit evaluations, as the Court of Cassation does not review the substance of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds summary trial procedure tax fraud conviction procedural costs award difetto di motivazione censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 220 disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 220 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO SAMUELE nato a BARI il 29/08/1994 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 30 aprile 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 14 ottobre 2021, ha rideterminato in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena nei confronti di Samuele De Leo, ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, riferito alle annualità 2016, 2017 e 2018, mentre per l'annualità 2015 interveniva declaratoria di prescrizione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., censurando la dichiarazione di utilizzabilità del processo verbale del 26 aprile 2018, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, i quali, in maniera pertinente, hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) che gli elementi di prova valutati dai verbalizzanti erano costituiti soltanto da documenti (libri paghe e dati presenti nell'anagrafe tributaria), la cui lettura evidenziava l'indebito computo dei crediti inesistenti negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, per cui alcuna violazione del diritto di difesa o ipotesi di nullità patologica è stata ragionevolmente ritenuta ravvisabile, tanto più ove si consideri che si è proceduto con rito abbreviato.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la conferma del giudizio di responsabilità, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto non specifico, a fronte dell'adeguato percorso argomentativo delle sentenze di merito, nelle quali sono stati richiamati e criticamente valorizzati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Bari nei confronti della Logos Cooperativa, di cui De Leo era legale rappresentante, accertamenti che hanno consentito di comprovare la natura indebita delle compensazioni riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lu