Cassation appeal for rescission of judgment personally filed by the client is inadmissible under criminal procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal for rescission of judgment inadmissible because it was filed personally by the appellant, Florea Ilie. The appellant argued for the rescission of multiple judgments from various tribunals, but the court applied Article 613 of the Criminal Procedure Code, which mandates that such appeals must be signed by a qualified defense attorney. Consequently, the court ruled that personal filing renders the appeal procedurally invalid and ordered the appellant to pay the associated court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal for rescission of judgment is inadmissible if filed personally by the interested party, as it must be signed by a qualified defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA ILIE nato il 16/09/1961 avverso la sentenza del 12/11/2013 del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Letta l'istanza pervenuta il 31 marzo 2025, con la quale Florea Ilie ha chiesto la rescissione del giudicato in relazione a una pluralità di sentenze emesse a suo carico da vari Tribunali (ossia Cassino, Frosinone e Santa Maria Capua Vetere). Ritenuto che l'odierna impugnazione è inammissibile, in quanto proposta personalmente dall'interessato, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991), secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.