Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax fraud conviction for failing to declare family income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud. The appellant argued the conviction was erroneous and the offense lacked significance, but the court found these arguments to be merit-based re-evaluations of evidence outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 7, commi 1 e 2, D.L. 4/2019: The cassation court's review is limited to legal errors, excluding merit-based re-evaluations of evidence or alternative interpretations of facts already adequately reconstructed by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud conviction family income declaration cassation inadmissibility merit review limitation procedural costs order motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato (sia pur erroneamente riferito al reato ex art. 73 del d.P.R.
art. 131 bis cod. pen
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO BALDASSARE CLAUDIO nato a MARSALA il 22/10/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 20 marzo 2023, con la quale Claudio Baldassare Biondo è stato condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Marsala il 9 gennaio 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato (sia pur erroneamente riferito al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di temi di censura già efficacemente affrontati e volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, rispetto al giudizio di responsabilità, hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore la presenza, nel suo nucleo familiare, della convivente Giovanna Lorena Peraino, tra l'altro percettrice di reddito nel 2018, oltre che dei figli della donna, integrando tale omissione la sussistenza del reato.

Quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in senso ostativo a una valutazione di particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale, in maniera non illogica, ha valorizzato il profitto di 797,66 euro conseguito dall'imputato a seguito della sua omissione dichiarativa, venendo in rilievo una somma oggettivamente non irrisoria. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lug