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Ordinanza — n. 32420/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for document fraud, ruling penalty was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Claudio Bellini inadmissible regarding his conviction for document fraud. The court found the appellant's arguments challenging the double jeopardy principle and the excessive sentence to be unfounded. Consequently, the lower court's decision was upheld, and Bellini was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 10 d. Igs. n. 74/2000; Art. 216 Legge Fallimentare; Art. 616 c.p.p.: The court rejects double jeopardy claims when structural differences between specific fraud and document fraud exist, and dismisses excessive penalty arguments where the sentence starts from the statutory minimum and applies general mitigating factors.

Parole chiave

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document fraud conviction double jeopardy principle excessive penalty appeal special relationship crimes procedural inadmissibility statutory minimum penalty general mitigating factors principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000
1-2) sono state adeguatamente illustrate le differenze strutturali tra il reato di cui all'art. 10 del d.
Art. 216 della legge fallimentare
74 del 2000 e quello di bancarotta documentale ex art. 216 della legge fallimentare, essendosi correttamente precisato che tra i due reati sussiste un rapporto di specialità reciproca.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINI CLAUDIO nato a ROMA il 20/06/1961 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 7 luglio 2023, con la quale Claudio Bellini era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Roma in data anteriore e prossima al 26 febbraio 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio del ne bis in idem, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 1-2) sono state adeguatamente illustrate le differenze strutturali tra il reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000 e quello di bancarotta documentale ex art. 216 della legge fallimentare, essendosi correttamente precisato che tra i due reati sussiste un rapporto di specialità reciproca. Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è manifestamento infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente sottolineato che a Bellini è stata irrogata una pena congrua, cui si è pervenuti partendo dal minimo edittale all'epoca vigente, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025