Cassation appeal dismissed due to defense attorney's lack of special qualification for court representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the special roster for court representation. The appellant, Rizk Abdel Wahed, challenged a fine imposed by the Turin Tribunal for a crime committed in March 2020. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 10 marzo 1966, n. 333; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the defense counsel is not enrolled in the special roster for court representation, as this qualification is a mandatory requirement for valid intervention at the cassation level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZK ABDEL WAHED nato il 28/06/1982 avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 9 luglio 2024, con la quale Rizk Abdel Wahed è stato condannato alla pena di euro 1.500 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962. Fatto commesso in Torino il 28 marzo 2020.
Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato Gabriele Ferretti, non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.