Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of legal grounds regarding subjective element and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Salemi inadmissible, rejecting his challenge to the appellate court's conviction and sentence. Salemi argued the conviction lacked subjective intent and that generic mitigating circumstances were improperly omitted, while the prosecution contended the facts clearly established criminal liability. The court ruled that the lower courts' reasoning was rational and that the defense's arguments merely represented different merit evaluations, which fall outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 7, commi 1 e 3, D.L. n. 4/2019: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the defense's arguments constitute a re-evaluation of evidence or merit that exceeds the boundaries of a legality review, provided the lower court's decision is based on rational considerations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEMI ALESSANDRO nato a MILAZZO il 13/07/1980 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESS/NA .' " dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 13 marzo 2024, ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena a carico di Alessandro Salemi, ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Messina il 29 aprile 2020.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, cioè di essere sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.I.P. di Messina del 7 luglio 2018, avendo così indebitamente percepito la somma di 2.600 euro.
Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato, in maniera pertinente, la pluralità e la gravità dei precedenti penali dello stesso imputato, non potendosi sottacere che la pena è stata comunque mitigata dalla Corte territoriale, in ragione del fatto che l'indebita percezione del beneficio ha riguardato solo 4 mensilità. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lug