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Ordinanza — n. 32407/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to filing beyond the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32407/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible because it was filed after the legally prescribed deadline. The contested judgment was issued and deposited on December 12, 2024, making the appeal due by January 26, 2025, yet the request arrived on March 4, 2025. Consequently, the court rejected the challenge on the grounds of tardiness without reaching the merits of the territorial jurisdiction dispute.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be lodged within the strict statutory period; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the substantive arguments regarding territorial jurisdiction.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory deadline territorial jurisdiction public prosecutor appeal tardiness of appeal tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: CARIANNI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 24/04/1986 ECOAMBIENTE SRL avverso la sentenza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; e Premesso che è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa la sentenza del Tribunale di Catania del 12 dicembre 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento penale a carico di Giuseppe Carianni e della società Ecoambiente Srl, chiamati a rispondere, il primo, del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. e, la seconda, dell'illecito amministrativo ex art. 25 undecies lett.

f) del d. igs. 231 del 2001. Fatti commessi nella provincia di Siracusa tra il dicembre 2016 e il maggio 2017. Rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: la sentenza impugnata è stata infatti emessa il 12 dicembre 2024 e depositata in pari data, per cui il termine per impugnare scadeva il 26 gennaio 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata presentata il 4 marzo 2025. Di qui la tardività del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.