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Ordinanza — n. 32406/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for hiding invoices, ruling evidence sufficient despite document loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32406/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Storino inadmissible, upholding his conviction for tax fraud. The lower courts found Storino guilty of concealing multiple invoices between 2013 and 2016 to obscure his business volume, a fact established through a rigorous inspection by the Guardia di Finanza using bank data. The court rejected the argument that the loss of documents precluded conviction, citing precedent that such impossibility does not bar prosecution when alternative investigative methods successfully reconstruct the facts.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: In tax fraud cases, the inability to reconstruct income due to destroyed documents does not preclude conviction if alternative investigative methods successfully establish the criminal facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud conviction document concealment reconstruction of facts inadmissible appeal Guardia di Finanza evidence omissione della contabilità inchiesta per frode fiscale esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d.lgs. 74/2000
10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018
Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORINO ROCCO nato a SAVA il 26/04/1956 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 23 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lecce il 5 ottobre 2022, con la quale Rocco Storino era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Maglie il 3 agosto 2020. Rilevato che l'unico motivo del presente ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una non consentita rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che Rocco Storino, quale titolare della sua omonima ditta individuale, ha occultato, rispetto agli anni di imposta compresi dal 2013 al 2016, una pluralità di fatture attive, in modo da ostacolare la ricostruzione del volume di affari, avendo dovuto a tal fine la Guardia di Finanza porre in essere un'articolata attività ispettiva, resa possibile dai riscontri contabili effettuati tramite i questionari trasmessi ai soggetti economici beneficiari delle fatture emesse dalla ditta di Storino, individuati attraverso la banca dati del cd. spesometro.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o alfunde, come appunto è avvenuto nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno