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Ordinanza — n. 32405/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete criticism on sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism was generic and lacked concrete arguments against the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for tax fraud based on alleged errors in the court's evaluation of the tax agency's findings. The court rejected this as a matter of merit review, which falls outside the scope of the cassation procedure.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of criticism are generic and lack concrete arguments against the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism lack of concrete arguments tax fraud conviction cassation procedure limits condono delle spese procedurali censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SABATO nato a LIVERI il 28/04/1971 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; t Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Avellino il 22 dicembre 2022, con la quale Sabato Lombardi, tenuto conto della contestata recidiva reiterata, era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 quater, comma secondo, del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Avella il 9 maggio 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) sono stati richiamati gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Sabato Lombardi, quale titolare della ditta individuale "Irpinia Scavi di Lombardi Sabato", ha dedotto in compensazione crediti irpef rivelatisi inesistenti, per l'importo di 88.478,72 euro, essendo stato a ciò aggiunto, in replica alle obiezioni difensive, che l'Agenzia delle Entrate ha anche notificato al contribuente, tramite raccomandata regolarmente ricevuta da familiare convivente, l'atto di recupero del credito e l'avvio del relativo procedimento di riscossione, senza alcun pregiudizio per eventuali risoluzioni bonarie della pendenza.

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 202