Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32403/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on sentencing and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding excessive sentencing and lack of prescription were manifestly unfounded. The court noted the defendant's repeated recidivism and the specific calculation of the ten-year prescription period starting from October 2011, which did not expire before the judgment date. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 17, comma 1 bis, d. Igs. n. 74 del 2000: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the court of first instance has correctly applied statutory prescription periods and weighed recidivism in sentencing within the bounds of legitimate judicial discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal repeated recidivism prescription period calculation tax evasion penalties procedural inadmissibility dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000
d. Igs. n. 74 del 2000
d.l. n. 138 del 13 agosto 2011
l. n. 148 del 14 settembre 2011
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI GENNARO nato a NAPOLI il 27/04/1954 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale della stessa città il 15 dicembre 2023, con la quale Gennaro Visconti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi in Napoli in relazione alle annualità 2010 e 2011. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzionatorio, il "peso" della recidiva a carico dell'imputato, che annovera numerose condanne anche per fatti specifici, fermo restando che la pena irrogata si è attestata sul minimo edittale e l'aumento per la continuazione è stato congruo, anche avuto riguardo all'importo non irrisorio delle imposte evase (ovvero 642.000 euro rispetto al 2010 e 60.234 euro rispetto al 2011).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, dovendosi considerare che, risalendo le omissioni dichiarative contestate a epoca successiva al 17 settembre 2011 (come indicato nell'imputazione, il termine per presentare la dichiarazione fiscale relativa al 2010 scadeva nell'ottobre 2011), la prescrizione massima del reato de quo si computa in 10 anni, trovando applicazione l'art. 17, comma 1 bis, del d.

Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; dunque, tenendo conto della contestata (e applicata) recidiva reiterata e infraquinquennale e dei 719 giorni di sospensione intervenuti nei giudizi di merito, la prescrizione matura, per la condotta più risalente, ossia quella commessa nell'ottobre 2011, il 19 aprile 2027. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13