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Ordinanza — n. 32400/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; defense lawyer's extended time limit does not apply to abbreviated trial appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. Although the defense lawyer argued for an extended filing period under Article 585, the Court ruled this provision inapplicable since the appeal targeted a judgment from an abbreviated trial where the accused was deemed present. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; Art. 420, comma 2-ter, c.p.p.; The extension of appeal deadlines for defense lawyers in absentia judgments does not apply to appeals against judgments rendered in abbreviated proceedings, regardless of the accused's status.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility abbreviated trial procedure defense lawyer time limit judgment in absentia procedural deadline extension procedimento in contumacia durata eccessiva del procedimento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 420, comma 2-ter, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024
Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLA GIANLUIGI nato a ARZIGNANO il 19/12/1969 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza il 28 gennaio 2021, con la quale Gianluigi Mella era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 (capo 1), 5 (capo 2), 10 (capo 3) e 11 (capo 4) del d.

Igs. 74 del 2000. Fatti accertati in Arzignano dal 2013 al 2017. Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 6 novembre 2024, a fronte di sentenza del 6 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 19 ottobre 2024. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa, come nel caso di specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.