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Ordinanza — n. 32398/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing non-prosecution due to minor offense status and excessive sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the defense merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court based on the high quantity of drugs and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded because the lower court has already examined the merits with rational and non-illogical reasoning, and the appellant's arguments merely repeat prior assessments without engaging with the substantive evaluation.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal drug trafficking conviction non-prosecution minor offense excessive sentencing claim procedural costs order continuation external crime inadmissibility declaration traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 581 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità di T.L.E.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 581 cod.
art. 131 bis cod. pen
4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità di T.L.E.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIULIO nato a PALERMO il 25/05/1986 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 12 maggio 2023, con la quale Giulio Di Maio era stato ritenuto colpevole del reato di contrabbando di T.L.E., commesso in Palermo I'll maggio 2017 e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, pena da aggiungere, in virtù della riconosciuta continuazione esterna, a quella già irrogatagli con la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 dicembre 2018, divenuta irrevocabile nel 2023.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi di appello, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte territoriale, pur ritenendo generiche e dunque inammissibili le doglianze articolate nei primi due motivi di appello, li ha comunque esaminati nel merito, ritenendoli infondati con argomentazioni fattuali e giuridiche non manifestamente illogiche, con le quali l'odierno ricorso manca di confrontarsi.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4-5), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità di T.L.E. rinvenuto, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale, sia i precedenti penali a carico di Di Maio, di cui tre specifici, ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita contestata.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì appello ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (ritenuto invero già benevolo stante l'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna), in ragione delle pregresse condanne a carico di Di Maio, una delle quali per rapina, non ravvisandosi in ogni caso concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento (pag. 5-6 della decisione gravata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2_

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1