Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the defense was manifestly unfounded. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already adequately addressed this issue in its judgment, citing a prior criminal record as a decisive factor. The Court reaffirmed that the trial judge's assessment of such circumstances is non-appealable unless contradictory, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the sole ground is manifestly unfounded because the lower court has already adequately addressed the issue, and the trial judge's assessment of generic mitigating circumstances is non-appealable unless contradictory.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSO ROSETTA nato a SIDERNO il 25/05/1965 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Locri il 26 settembre 202, con la quale Rosetta Ruso era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Siderno dal giugno 2019 all'aprile 2020.
Letta la memoria del 29 maggio 2025 dell'avvocato Angelica Connmisso, difensore dell'imputata, che ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso e di assegnarlo alla Sezione competente. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 7), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva, il precedente penale a carico dell'imputata in materia di furto e frode dell'imposta erariale sul consumo del gas.
Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 91-ugno 2