Cassation court dismisses appeal against fine for unauthorized waste disposal, ruling facts exceed cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Catanzaro Tribunal's conviction of Eliseo Tino for unauthorized waste disposal. The defense argued for alternative fault-based reasoning and excessive penalties, but the court found these arguments to be substantive merit disputes rather than legal errors. Consequently, the court ruled that the lower court's factual assessment fell outside the permissible scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that when a first-instance judgment is based on a rational assessment of evidence and the defense raises only alternative evaluations of facts, the appeal is inadmissible as it exceeds the scope of the jurisdiction of cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINO ELISEO nato a INVERUNO il 06/09/1970 avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 28 marzo 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha condannato Eliseo Tino alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 5.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 del d.
Igs. n. 152 del 2006; fatto commesso in San Sostene il 14 giugno 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla contravvenzione ascrittagli (correttamente ritenuta integrabile anche da una condotta colposa), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata nella sentenza impugnata, nella quale sono stati richiamati in modo pertinente gli accertamenti di P.G., da cui è emerso che Eliseo Tino ha compiuto un'attività di a- gestione di rifiuti (smaltimento mediante intereamento nell'arenile) non autorizzata, a nulla rilevando che l'imputato abbia agito nel contesto di un appalto comunale di pulizia della spiaggia, dovendo lo smaltimento essere comunque eseguito in maniera conforme alla normativa vigente.
Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena e del diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo il Tribunale rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e l'entità del pericolo insito nella condotta illecita per cui si è proceduto, non potendosi in ogni caso sottacere che il giudice monocratico ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandola in misura molto più prossima al minimo che al massimo edittale e concedendo la sospensione condizionale della pena, per cui deve escludersi che il complessivo trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giug