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Ordinanza — n. 32393/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion, citing proper notification and lack of minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The defense argued for non-punishment due to the minor nature of the offense and voluntary payments, but the court found the notification of the INPS demand letter was legally valid and the omission exceeded the threshold for exemption. The court ruled that the lower court's reasoning was rational and that the defense's arguments constituted a mere reiteration of merits rather than a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983; Art. 131 bis cod. pen.; The court held that proper notification of the tax authority's demand letter precludes the defense of non-punishment for minor offenses, and arguments regarding the minor nature of the crime or subsequent voluntary payments do not constitute a violation of law when the omission exceeds the statutory threshold.

Parole chiave

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tax evasion conviction non-punishment exemption proper notification requirement minor offense threshold voluntary payment defense inadmissible appeal Cassation procedure accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014
Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Rv.
Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011
259724 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, dep.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI MANILA nato a TARANTO il 02/07/1971 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 26 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 18 ottobre 2023, con la quale Manda Salvati era stata condannata alla pena di mesi 2, giorni 12 di reclusione ed euro 240 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983; fatti commessi in Sassari nei periodi compresi da aprile a dicembre 2016 e da gennaio a novembre 2017.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, è manifestamente infondato, non confrontandosi la censura difensiva con le argomentazioni della Corte di appello che, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014, Rv. 259724 e Sez. Un., n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251268), ha evidenziato che la notifica della diffida dell'INPS, con i dati corretti, è avvenuta presso l'indirizzo di residenza dell'imputata e la cartolina di ricevimento è stata regolarmente sottoscritta, per cui la Salvati è stata messa legalmente a conoscenza della possibilità di avvalersi della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 17-18), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la circostanza che, nonostante i versamenti volontari effettuati dall'imputata, comunque successivi alla notifica della diffida, è residuata un'omissione per un importo complessivo di 40.110,31 euro, pari a oltre il quadruplo della soglia di rilevanza penale, a ciò aggiungendosi che la condotta illecita omissiva si è prolungata per oltre un anno e mezzo.

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 13 giug