Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, upholding conviction for illegal transport of goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Carmine Rega's appeal inadmissible, ruling the four grounds were manifestly unfounded and merely repetitive of issues already addressed by lower courts. Rega argued for renewed investigative proceedings, acquittal, and vehicle restitution, but the court found these arguments superfluous and unsupported by new evidence. Consequently, the appeal was rejected, and Rega was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, co. 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals based on generic, repetitive, or unfounded grounds are inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA CARMINE nato a AVELLINO il 02/07/1979 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Noia il 24 aprile 2023, con la quale Carmine Rega, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 259, primo comma, del d.
Igs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto quale legale rappresentante della "Truck Rega s.r.l.s."; fatto accertato in Noia il 1° ottobre 2020. Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censurano unitariamente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata revoca del veicolo in sequestro, sono manifestamente infondati, in quanto palesemente generici e in ogni caso ripropositivi di temi già affrontati dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato sia la superfluità della sollecitazione istruttoria avanzata dalla difesa (pag. 2 della sentenza impugnata), sia le ragioni ostative all'assoluzione di Rega (pag. 3 della decisione gravata), sia la natura obbligatoria della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere l'azione illecita (pag. 3 della sentenza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.