Cassation court dismisses appeal against tax evasion conviction due to lack of prescription and statutory accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued for generic mitigating circumstances and prescription, but the court found the appeal's arguments were merely repetitive of the appellate judgment. The court ruled that the ten-year prescription period had not yet expired and that accessory penalties are mandatory by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, 12, 17 comma 1 bis d. Igs. n. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic mitigating factors or premature prescription claims are inadmissible when the crime's subjective element is proven and the statutory limitation period remains unexpired.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTELMO FABIO nato a ROMA il 01/05/1975 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Civitavecchia il 13 febbraio 2019, con la quale Fabio Cantelmo era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.
Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Ladispoli in data anteriore e prossima al 29 aprile 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, sia la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sia l'applicazione delle pene accessorie, sia il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo (peraltro in termini non specifici) di temi già adeguatamente trattati nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in ragione della pluralità degli anni di imposta cui si riferiscono le scritture contabili occultate e della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia la non concedibilità delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, avuto riguardo ai precedenti penali dell'imputato, oltre che alla rilevante entità delle imposte evase, mentre, quanto alle pene accessorie, è sufficiente osservare che le stesse scaturiscono ex lege dalla condanna per il reato contestato (art. 12 del d.
Igs. n. 74 del 2000). Ritenuto che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, coincidendo la data di consumazione della condotta di occultamento delle scritture contabili con l'epoca dell'accertamento fiscale, completato il 29 aprile 2016, il relativo termine decennale matura il 29 aprile 2026.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giug