Cassation appeal dismissed due to defense attorney's lack of special qualification for the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Chen Huiying's appeal inadmissible because her appointed defense attorney, Clara Casillo, was not registered in the special roster required to practice before the court. Although the lower court had convicted Chen of violations of the D.Igs. n. 81/2008 regarding safety regulations, the procedural defect regarding the lawyer's qualification took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Chen to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 10, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the defense attorney is not enrolled in the special roster of lawyers authorized to practice before the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN HUIYING nato a FUJIAN( CINA) il 03/08/1983 avverso la sentenza del 10/01/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza del Tribunale di Noia del 10 gennaio 2019, con la quale Huiyin Chen è stata condannata alla pena di euro 4.500 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 18, 36, 37, 71 e 64 del d. Igs. n. 81 del 2008. Fatti accertati in Giuseppe Vesuviano il 16 marzo 2016.
Qualificato l'appello come ricorso per cassazione (la sentenza impugnata è inappellabile), deve rilevarsi che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato Clara Casillo, non risulta iscritta nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la precisazione che alla declaratoria dell'inammissibilità fa seguito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.