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Ordinanza — n. 32382/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32382/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a VITTORIA il 28/05/1976 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 ottobre 2014, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Ragusa il 9 giugno 2021, con la quale Giuseppe Garofalo era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32382/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del d.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale remissione della pena revisione della sentenza penale liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO GIUSEPPE nato a VITTORIA il 28/05/1976 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 ottobre 2014, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Ragusa il 9 giugno 2021, con la quale Giuseppe Garofalo era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Vittoria sino al 29 dicembre 2013. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo e in maniera tutt'altro che irragionevole, il rilevante importo delle imposte dirette e indirette complessivamente evase (ovvero irpef 69.439 euro e iva 56.181 euro), non potendosi in ogni caso sottacere che la pena base è stata fissata in misura pari al minimo edittale vigente all'epoca del fatto, ovvero un anno di reclusione.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, sia perché il tema non fu proposto in termini adeguatamente specifici alla Corte di appello, sia perché l'odierna doglianza risulta comunque generica, non essendo stati compiutamente indicati nel ricorso i dati temporali e contenutistici delle pregresse condanne subite dall'imputato, il che non consente di valutare le obiezioni difensive riferite alla risalenza dei precedenti penali e all'asserita risocializzazione dell'imputato.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo in proposito la Corte di appello sottolineato il dato, in sé dirimente, che Garofalo ha già usufruito tre volte del predetto beneficio, affermazione questa che peraltro il ricorso non smentisce. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno