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Ordinanza — n. 32381/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for non-merit issue not raised in lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code was a matter of fact not raised in the lower court proceedings. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense, but the court noted this argument was absent from the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a question of merit not raised in the lower court judgment is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal question of merit non-punishment defense procedural default Cassation jurisdiction deduzione dal reddito computabile reddito minimo revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANBARI MINA nato il 10/01/1975 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 14 marzo 2024, con la quale Mina Anbari era stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019.

Fatto commesso in Lamezia Terme il 31 maggio 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in questa sede, in quanto inerente una questione di merito non dedotta in precedenza, non contenendo l'atto di appello alcun richiamo alla particolare tenuità del fatto, tema che pertanto non è stato approfondito nella sentenza impugnata, fermo restando che il beneficio economico illegittimamente percepito dalla ricorrente per effetto della sua condotta illecita, pari a 4.833,34 euro (come si legge nello stesso ricorso), non appare tale da giustificare una qualificazione in termini lievi della vicenda.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.