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Ordinanza — n. 32380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete criticism and merits review outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal and generic mitigating circumstances, but the court found the first complaint generic and the second irrelevant to the appellate review. Consequently, the lower court's conviction for unauthorized waste management was upheld without substantive re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded due to a lack of concrete criticism of the reasoning, and the defense's arguments regarding merit fall outside the scope of the jurisdictional review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint lack of concrete criticism merits review exclusion procedural costs censura costituzionale spese di difesa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSMANO LEONARDO nato a MARSALA il 17/03/1973 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 6 febbraio 2023, con la quale Leonardo Gusmano era stato condannato alla pena di mesi 5 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, del d.

Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Marsala 1'11 agosto 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece richiamati e analizzati gli accertamenti della Polizia Municipale di Marsala, da cui è emerso che l'imputato esercitava senza autorizzazione un'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell'imputato, rivelatori della sua negativa personalità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 20