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Ordinanza — n. 32333/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis and infounded arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the illegibility of the first ground and a failure to critically analyze the lower court's reasoning. The appellate court had already provided a linear and logical justification for finding the elements of the crime under Article 372 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the arguments presented were unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical analysis of the arguments supporting the decision or if the lower court's reasoning is evident and logical, rendering the appeal infounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis Article 372 Penal Code unfounded arguments procedural costs award falsa testimonianza attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTA ANGELO nato a MARCIANISE il 29/09/1967 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.); esaminati i motivi del ricorso (del quale il primo è illeggibile); Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 372 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 Il Cons. 'ere stensore Il P idente