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Ordinanza — n. 32331/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of confrontation with lower court's reasoning on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32331/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and failure to meaningfully confront the lower court's detailed reasoning. The appellant challenged the conviction for violating probation rules, arguing regarding subjective intent and the application of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as repetitive of the appellate decision and insufficiently substantiated, upholding the original judgment's assessment of the defendant's conscious violation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning; generic challenges regarding subjective intent or statutory application without engagement with the factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds subjective intent probation violation lack of confrontation esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è generica nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza che si sofferma sulla gravità della condotta.
art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131 bis cod. pen
Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO SAMANTA nato a ROMA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.), Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, avente ad oggetto l'elemento soggettivo del reato, meramente reiterativo della censura formulate in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (p. 2).

Il ricorso è, inoltre, diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è generica nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza che si sofferma sulla gravità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so Ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso