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Ordinanza — n. 32330/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion, rejecting non-prosecution claim due to recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court correctly assessed that the appellant's prior convictions negated the required occasionality of the conduct. The Court upheld this merit-based evaluation as legally sound and unchallengeable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The assessment of non-prosecution grounds must consider all legal indicators concretely; a generic appeal against the evaluation of objective gravity and recidivism does not invalidate the lower court's reasoned judgment.

Parole chiave

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non-prosecution grounds evasion from home detention recidivism occasionality requirement merit evaluation inadmissible appeal Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
OSSERVA Aspecifica e manifestamente infondata si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di evasione dal regime di detenzione domiciliare e al grado di colpevolezza dell'agente, recidivo, alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez.
art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Aspecifica e manifestamente infondata si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Cass., Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022
pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO GABRIELE nato a PALERMO il 26/12/1997 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Aspecifica e manifestamente infondata si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità della condotta, con riferimento ai due precedenti penali per il medesimo titolo di reato da cui l'imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto. Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di evasione dal regime di detenzione domiciliare e al grado di colpevolezza dell'agente, recidivo, alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420;

Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 09/04/2019), Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte della Giudice di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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