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Ordinanza — n. 32329/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to genericity and res judicata regarding suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by TROTTA CRISTIAN and GALLOZZI CRISTINA inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a suspended sentence based on the minor nature of the offense, but the court found the first ground generic as it failed to specify reasons for the benefit. The second ground was rejected because the issue was already settled by the prior judgment on the gravity of the crimes. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and not challenge res judicata; generic arguments or those contradicting final judgments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal res judicata suspended sentence court costs Corte di Cassazione Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROTTA CRISTIAN nato a CASSINO il 29/07/1989 GALLOZZI CRISTINA nato a CASSINO il 13/10/1972 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, considerata la già ritenuta continuazione tra il reato di lesioni e quello di interruzione di pubblico servizio e ritenuto più grave quest'ultimo, ridetermina la pena inflitta agli imputati in 11 mesi di reclusione); esaminati i motivi dei ricorsi, aventi identico contenuto, relativi al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della tenuità del fatto.

OSSERVA Il primo motivo è affetto da genericità, non indicando i ricorrenti le ragioni per le quali doveva essere riconosciuto il beneficio. Il secondo motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente