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Ordinanza — n. 32328/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for damage to property due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to cite any of the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued for a different legal qualification of the crime, the court noted that such arguments were not deduced in the filing. Consequently, the appeal was rejected without a full hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain procedure de plano dismissal criminal procedure code legal qualification error infrazione molto grave altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 635 cod. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZA RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/04/2005 avverso la sentenza del 10/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento in relazione al reato di cui all' art. 635 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro
254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZA RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/04/2005 avverso la sentenza del 10/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento in relazione al reato di cui all' art. 635 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Il ricorso, relativo alla erronea qualificazione del reato come danneggiamento anziché come deturpamento e imbrattamento di cose altrui, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che il riconoscimento della fattispecie contestata sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza dì patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr.

Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende