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Ordinanza — n. 32327/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to failure to timely raise procedural defect regarding citation notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the irregular notification of the citation decree, which the court found was not raised in a timely manner. Consequently, the procedural defect was deemed waived, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of financial penalties on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the only ground concerns a procedural defect that was not timely raised by the appellant.

Parole chiave

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inadmissible appeal timely objection procedural defect citation notice waiver of objection Cassa delle ammende procedural economy allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJURETOVIC ADRIANA nato a VERCELLI il 18/11/1994 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo, relativo all'irrituale notifica del decreto di citazione non è stato tempestivamente eccepito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025