Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity, late filing, and lack of request for alternative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness regarding excessive sentencing, which the lower court justified as slightly above the statutory minimum due to the gravity of the conduct. The court further rejected the claim for non-application of Article 131 bis of the Penal Code because it was raised for the first time at this stage, and the request for alternative sanctions was never made by the defendant. Consequently, the appeal was dismissed with a ruling ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or raised for the first time, and alternative sanctions must have been explicitly requested by the accused.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBIO MUNIZ ROBINSON MICHAEL nato il 18/07/1984 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivo, avente ad oggetto l'eccessività della pena, che, in ragione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo è stata determinata dai Giudici di merito di primo grado in misura leggermente superiore al minimo edittale.
La censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede. Dèl pari inammissibile è il motivo relativo alla mancata applicazione della sanzióne sostitutiva, la quale non è mai stata richiesta dall'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/0