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Sentenza — n. 32325/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft due to victim's remission extinguishing the criminal penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for theft because the victim subsequently remitted the complaint, extinguishing the criminal penalty. The defendant argued against the annulment, but the court noted the victim's formal remission and the defendant's acceptance. Consequently, the judgment was voided without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 156 c.p.p.: The criminal penalty is extinguished by remission of the complaint when the victim formally remits and the accused accepts, rendering the conviction void.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of penalty theft conviction annulment victim's forgiveness criminal procedure law azione civile oltraggio alla corte risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 156 c.p.p.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSELLO STEFANO nato a LIMONE PIEMONTE il 17/11/1946 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA Successivamente alla presentazione ricorso per cassazione sono pervenute in cancelleria la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione della remissione da parte dell'imputato. Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione di querela e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/05/2025.