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Ordinanza — n. 32324/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility due to generic criticism of police conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellate court had already thoroughly examined the elements of the justification defense and found the appellant's aggressive behavior incompatible with the claim of unjust persecution. Consequently, the court rejected the generic criticism as insufficient to overturn the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: A generic criticism of police conduct without specific factual rebuttal of the justification defense renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic criticism justification defense police conduct aggressive behavior criminal appeal Corte di Cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO ANTONIO nato a GELA il 21/08/1973 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art.393 bis cod. pen. OSSERVA La censura è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata ed avendo evidenziato che la condotta particolarmente aggressiva manifestata dal ricorrente nei confronti degli agenti di polizia non consentiva affatto di ritenere ingiustamente persecutoria la condotta dei predetti, nè consentiva di ritenere che costoro avessero arbitrariamente oltrepassato i limiti delle proprie attribuzioni funzionali.

La sentenza impugnata, a pagina 5, sottolinea, infine, che la complessiva condotta tenuta dall'imputato consentiva di escludere che egli potesse realmente nutrire dei dubbi sulla regolarità e sulla reale finalità dell'operato degli operanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0