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Ordinanza — n. 32320/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because civil claims were already properly reviewed by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32320/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the civil liability of the accused, arguing against the dismissal of criminal responsibility. The court ruled that these civil claims were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: When civil claims in an appeal are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal grounds, the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive arguments civil liability criminal responsibility procedural economy Court of Cassation appellate review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO AGOSTINO nato a SOMMATINO il 31/10/1954 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; . Visti gli atti, la sentenza impugnata (non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili). Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Tutti i motivi di ricorso - proposto ai soli effetti civili - con i quali si contesta la penale responsabilità dell'imputato, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag.4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere ensore Il Pres dente