Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity of recidivism argument and sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground regarding recidivism was generic and had already been properly addressed by the Court of Appeal. The lower court conducted a substantive evaluation of the defendant's criminal capacity under Article 133 of the Penal Code, considering prior convictions as a criminogenic factor indicative of a persistent criminal inclination. Consequently, the court found the first instance judgment sufficiently motivated and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal based on the recognition of recidivism is inadmissible if the ground is generic and the lower court has already provided a substantive evaluation of the defendant's criminal capacity and the influence of prior convictions on the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a VERCELLI il 01/09/1969 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo - relativo al riconoscimento della rediva - riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 4).
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore crinninogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il