Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of logical flaws in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to consider all favorable elements. The court ruled that the first-instance judgment was legally sound because it reasonably relied on decisive factors, specifically the appellant's history of multiple final convictions for diverse crimes, without needing to address every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the first-instance judgment provides reasoning free of manifest illogic, as the court need not consider every favorable element but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCA nato a NOVARA il 26/04/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; v Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 6), sottolineando l'assenza di elementi positivi di valutazione a fronte di molteplici condanne definitive per reati eterogenei. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così dec