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Ordinanza — n. 32317/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity of arguments on resistance to public official crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32317/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's conviction for resistance to a public official, arguing regarding the objective and subjective elements of the crime. The court rejected these claims because they merely repeated legal criticisms already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce legal censure already adequately examined and rejected by the appellate court with correct arguments.

Parole chiave

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resistance to public official generic appeal grounds inadmissibility of appeal objective and subjective elements Cassazione ordinanza persecuzione dei Tamil misura di contenzione censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RMAILY YOUSSEF nato a TREVISO il 09/04/1994 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla configurabilità dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 5,6). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/20