Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, citing prior appellate rulings on resistance and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the three grounds raised by the appellant. The appellant challenged the conviction for resistance to a public official, the lack of non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code, and the recognition of recidiva. The court rejected these arguments as they merely reproduced censure already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Bologna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANCARIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 25/08/1968 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; N visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei tre motivi - relativi alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al riconoscimento della recidiva) riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pag. 3). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che 1) l'imputato ha posto in essere la condotta contestata prima che terminasse, da parte del pubblico ufficiale, il compimento dell'atto di ufficio;
2) stante la gravità della condotta, non sussistevano i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. e 3) la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato era sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26