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Ordinanza — n. 32313/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity and late argument regarding subjective intent in escape charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the late introduction of new claims. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent (dolo) regarding the escape charge under Article 385 of the Penal Code, arguing the court failed to assess the specific intent to evade the measure. The court rejected this, ruling that the subjective element constitutes generic intent based on the conscious violation of the prohibition, and dismissed the new claim for non-application of Article 131 bis as it was raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if arguments are generic or raised for the first time; subjective intent in escape constitutes generic intent requiring only conscious violation of the prohibition, not specific intent to evade the measure.

Parole chiave

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generic intent escape charge subjective element late argument inadmissible appeal aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente pericolo di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede.
art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131 bis cod. pen
Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARI FEDERICO nato a BOLOGNA il 17/04/1992 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, avente ad oggetto l'elemento soggettivo del reato, meramente reiterativo della censura formulate in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (p. 2).

Il ricorso è, inoltre, diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.

Infine, la censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso