Cassation appeal dismissed for genericity and improper sentencing review regarding resistance to public official.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of two arguments already properly addressed by the Court of Appeal. The third ground, challenging the sentence length, was rejected because sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on generic grounds previously ruled upon are inadmissible, and challenges to sentencing length are improper as they fall within the trial judge's discretionary power absent arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPAZZO GIORGIO nato a AGRIGENTO il 14/10/1981 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla responsabilità in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg.11-12).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al terzo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e di congrua motivazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato (pag. 16).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i