Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is judicial and not subject to new evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for carrying a weapon, arguing the sentence was inappropriate. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only that the penalty be logical and proportionate, which was satisfied here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 4 L. armi: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of a sentence as this lies within the discretion of the trial judge, provided the penalty is not arbitrary and the reasoning is logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHERIFI REDON nato il 16/08/1998 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per violazione dell'art. 337 cod. pen. e art. 4 L. armi); esaminati i motivi i di ricorso. OSSERVA Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e di congrua motivazione sulla gravità del fatto.
La sentenza impugnata fornisce, altresì, puntuale motivazione in ordine all'aumento apportato per la continuazione tra i reati, avendo riguardo "al contesto fortemente minaccioso nei confronti dei pubblici ufficiali, nel quale era detenuto il coltello". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i