Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32305/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for resistance to public authority due to inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Bevilacqua Marco and Bevilacqua Cosimo inadmissible. The court found that most arguments were merely repetitions of those rejected in the appellate judgment, while specific claims regarding recidiva were introduced for the first time at this level. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected in the appellate judgment or if new grounds are raised for the first time before the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal reiteration of rejected grounds first instance recidiva procedural economy principle Cassa delle ammende resistance to public authority appellate review limits recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA MARCO nato a SIDERNO il 24/10/1982 BEVILACQUA COSIMO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 16/02/1963 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i ricorsi di Bevilacqua Marco e Bevilacqua Cosimo. OSSERVA _Il primo e il secondo motivo di Bevilacqua Marco e il primo motivo di Bevilacqua Cosimo, aventi ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u., sono reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.5-7).

Il secondo motivo di Bevilacqua Cosimo e il terzo motivo di Bevilacqua Marco, aventi ad oggetto la recidiva, sono inammissibili perché dedotti per la prima volta in questa Sede e non anche nel giudizio di appello. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0