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Ordinanza — n. 32303/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific facts regarding non-punishment cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32303/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code but failed to provide specific factual elements required for a different ruling. The court rejected the appeal as generic and merely repetitive of arguments already properly dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal claiming violation of law regarding a non-punishment cause is inadmissible if it lacks specific factual elements and merely reproduces arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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non-punishment cause Art. 131-bis Penal Code inadmissible appeal lack of specific facts repetitive arguments court costs Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 385 cod. pen.
6384/25 FARACI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 385 cod. pen
6384/25 FARACI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131- bis cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI MAURIZIO nato a VERCELLI il 31/12/1992 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; R.G.N. 6384/25 FARACI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia.

In ogni caso, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr idente