Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32302/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of new grounds regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Erbasecca's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for non-prosecution under Article 131-bis. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal regarding the lack of minor conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of censure already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution cause Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal reproductive grounds procedural costs minor conduct Cassation review evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERBASECCA GIOVANNI nato a CATANIA il 05/01/1985 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la non tenuità della condotta dell'imputato (vedi pag. 1).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/