Cassation court dismisses appeal for lack of new grounds regarding non-prosecution cause under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Erbasecca's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for non-prosecution under Article 131-bis. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal regarding the lack of minor conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of censure already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting new elements.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERBASECCA GIOVANNI nato a CATANIA il 05/01/1985 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la non tenuità della condotta dell'imputato (vedi pag. 1).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/