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Ordinanza — n. 32300/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing they were unjustly denied. The court rejected this claim as baseless, noting that the appellate judge adequately referenced the appellant's prior criminal record as decisive evidence against leniency.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds contesting the denial of mitigating circumstances are manifestly unfounded because the lower court provided a sufficient reference to the decisive elements, such as a history of prior convictions, without needing positive new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances prior criminal record manifestly unfounded grounds Court of Cassazione attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO FILIPPO nato a CATANIA il 28/04/1977 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con alla assenza di elementi positivi di valutazione a fronte di plurime precedenti penali (pag. 2 e 3).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/202