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Ordinanza — n. 32299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion is a matter for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial judge's sentencing discretion is final and not subject to re-evaluation in cassation. The appellant argued for a new assessment of the sentence's appropriateness, but the court found no grounds for interference given the penalty was near the statutory minimum and well-motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of the sentence as this falls within the discretionary power of the trial judge, provided the reasoning is logical and the penalty is not arbitrary.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility penal appropriateness trial judge power statutory minimum penalty commisurazione della pena per rapina alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 628 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 02/01/1994 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per violazione dell'art. 628 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso. OSSERVA Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e di congrua motivazione sulla gravità del fatto (pag. 4 e 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26