Cassation court dismisses appeal regarding threat charges and non-punishment cause, upholding lower court's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant of threats under Article 337 of the Penal Code, rejecting the argument that the conduct was merely a reactive expression of hostility. The court found the appellant's statements constituted genuine threats capable of intimidating military personnel during an ongoing operation, while also noting the generic nature of the second complaint regarding the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The court establishes that statements made by an agent referencing concrete future events intended to condition military functions constitute genuine threats rather than mere reactive expressions of hostility, and that a generic complaint regarding the cause of non-punishment does not justify overturning a conviction based on the established nature of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE FRANCESCO nato a MESSINA il 10/12/1974 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il primo motivo, avente ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso (pagg. 3 e 4).
Anche la seconda censura, relativa alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sulla ostatività del reato contestato (pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26