Cassation court dismisses appeal for insult and provocation, rejecting failure to critically analyze evidence and stress defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the appellate court's evaluation of the evidence regarding the threatening nature of the statements made to a prison officer. The court emphasized that the appellant's claim of severe stress does not excuse the voluntary and intentional nature of the illegal acts constituting the crime of insult.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 341 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits a critical analysis of the evidence evaluation and fails to address the specific denigratory value of statements directed at a prison officer, as the appellant's state of stress does not negate the voluntary nature of the offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO DAVIDE (CUI 05YRIMS) nato a MESSINA il 18/01/1999 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.
La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente motivato in ordine al significato denigratorio delle espressioni usate dall'imputato nei confronti dell'agente di polizia penitenziaria e in ordine alla idoneità di tali offese a integrare il reato-di oltraggio, poiché espressive di un giudizio di gratuito disprezzo direttamente correlato all'appartenenza del destinatario alla polizia penitenziaria. Infine, la sentenza ha correttamente evidenziato che la circostanza che l'imputato versasse in condizione di forte stress, oltre a non essere riscontrata, non è di per sé impeditiva alla realizzazione di azioni illecite consapevoli e volontarie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i