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Ordinanza — n. 32292/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32292/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTO GIANLUCA nato a MESSINA il 03/07/1997 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 3-6).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 32292/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 3-6).

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità reati violenti pubblica istigazione a delinquere minaccia nel diritto penale uso sproporzionato della forza rappresentazione di atti di cruda violenza

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTO GIANLUCA nato a MESSINA il 03/07/1997 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità dei due motivi - relativi alla assenza di dolo specifico in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pagg. 3-6).

In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la violenza impropria realizzata dall'imputato che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, ha impedito e ostacolato il compimento dell'atto di ufficio. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, poi, congruamente motivata avendo riguardo alle numerose precedenti condanne dell'imputato e alla inesistenza di elementi di positivi di valutazione dello stesso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il