Ordinanza — n. 32289/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZOUAL MOHAMED AMINE nato a CODOGNO il 25/10/2002 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; e visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato (vedi pag. 6).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 32289/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato (vedi pag. 6).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZOUAL MOHAMED AMINE nato a CODOGNO il 25/10/2002 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; e visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Rilevato che le doglianze, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità dei cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato la gravità della condotta dell'imputato (vedi pag. 6).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/