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Ordinanza — n. 32288/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for threats under Art. 337 Penal Code as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Bruno Russo inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for alternative interpretations of evidence and the nature of the threats, but the court found these arguments repetitive of previous appellate decisions and legally unfounded. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the defendant's conduct constituted genuine threats rather than mere expressions of hostility.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior judgments or fail to substantiate a new legal interpretation of the facts and statutory elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats under penal code repetitive grounds of appeal justifying cause exclusion court costs award minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Esso, inoltre, è reíterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.6 e 7) Il secondo motivo, avente ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Anche la terza censura, relativa alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod.
art. 337 cod. pen
Esso, inoltre, è reíterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.6 e 7) Il secondo motivo, avente ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
Anche la terza censura, relativa alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO BRUNO nato a CASTELLIRI il 26/08/1961 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; • visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria della difesa nella quale si insiste sugli stessi. OSSERVA Il primo motivo, con il quale si censura il criterio di valutazione delle prove, è interamente articolato in fatto e prospetta una rilettura alternativa delle fonti di prova non ammessa in questa sede.

Esso, inoltre, è reíterativo di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.6 e 7) Il secondo motivo, avente ad oggetto la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso (pag. 7).

Anche la terza censura, relativa alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., è generica, essendosi la Corte di appello puntualmente soffermata sugli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata ed avendo evidenziato che la condotta complessiva tenuta dall'imputato consentiva di escludere che egli potesse realmente nutrire dei dubbi sulla regolarità e sulla reale finalità dell'operato degli Ispettori del lavoro (pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de